milleproroghe – sistri: entrata nel sistema dei produttori di rifiuti speciali

Da lunedì 3 marzo prossimo il SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sarà obbligatorio anche per i produttori di rifiuti speciali pericolosi (come ad esempio le industrie, strutture sanitarie, ma anche i piccoli commercianti e artigiani quali lavanderie, barbieri e officine, ecc…
Questi obblighi sono previsti dall’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito con la legge 125/2013 che, nel limitare il SISTRI ai soli rifiuti speciali pericolosi ha previsto una partenza del sistema telematico in due fasi:
– dal 1° ottobre 2013, per le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale e per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento di detti rifiuti (compresi i nuovi produttori e coloro che svolgono operazioni di intermediazione e commercio);
– dal 3 marzo 2014, per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania.
L’obbligo di utilizzare il SISTRI, con il relativo adempimento dell’iscrizione al sistema e dell’utilizzo della chiavetta USB e della black-box, non sarà tuttavia sanzionato per tutto il corrente anno 2014.
Nella seduta di ieri (26/2) è stato difatti convertito in legge dal Senato l’emendamento al cd. milleproroghe, che rinvia il termine iniziale per l’applicazione delle sanzioni, previste in caso di mancato rispetto degli adempimenti SISTRI, dal 1° agosto 2014 al 1° gennaio 2015.
Di conseguenza, fino a quella data continua il sistema del “doppio binario”, per cui tutte le movimentazioni di rifiuti pericolosi devono essere effettuate sia sulla scorta della sistema telematico e della scheda SISTRI, sia con il formulario cartaceo ed il relativo registro di carico e scarico (modifica al comma 3-bis, art. 11, legge 125/2013).
Ovviamente, nel caso in cui il produttore non sia iscritto al SISTRI e non abbia la chiavetta USB per operare con esso, sarà il trasportatore autorizzato a dover fare la scheda SISTRI-Area movimentazione in suo nome e conto (in due copie, lasciandone una al produttore da conservare per 5 anni).
In tal caso il produttore dovrà redigere (o farsi fare) il formulario cartaceo ed il relativo registro carico e scarico, che si ripete rimangono in ogni caso obbligatori fino al 31 dicembre 2014, ed il loro mancato adempimento viene comunque sanzionato fino alla fine del corrente anno.
Non è stato invece ancora emanato (né sembra possa esserlo prima del 3 marzo, anche a causa del recente cambio di Governo) il preannunciato decreto con cui il Ministero dell’Ambiente intendeva individuare, o meglio limitare, le categorie dei produttori di rifiuti ad esso soggetti, semplificare il trasporto intermodale dei rifiuti pericolosi e confermare il pagamento del contributo per il 2014 secondo gli importi e le modalità previste per gli anni 2010 e 2011.
In sintesi, l’operatività del Sistri per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Campania resta confermata a partire dal prossimo 3 marzo. Slittano però le sanzioni, da applicare a partire da gennaio 2015.



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